Televendite sotto accusa
20/03/2002 13:21:00
Televendite sotto accusa anche da parte delle Associazioni dei consumatori, soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto l'arresto di Vanna Marchi prima e di Corbelli, che si avvaleva anche della consulenza di Sgarbi, dopo. Ma accanto a loro esistono anche diversi altri personaggi e canali televisivi che si dedicano a queste promozioni. Si tratta, insomma di un vero business. In realtà, questo sistema di vendita è regolamentato dalla legge, ma i controlli sono scarsi o insufficienti. Le associazioni dei consumatori e l'Adiconsum in particolare ha ricevuto segnalazioni da consumatori raggirati nelle televendite, nelle aste televisive, per non citare le "catene di sant'Antonio", le vendite presso gli alberghi, ecc.. Come viene tutelato il consumatore? Le televendite - ricorda l'Adiconsum - sono regolamentate dai decreti legislativi 50/92 e 185/99 che prevedono alcuni precisi diritti per il consumatore. In particolare: trasmissione in video della televendita. In concomitanza della messa in onda deve apparire la dizione "messaggio promozionale", per distinguere la televendita dalle normali trasmissioni; diritto di recesso: per i prodotti acquistati con le televendite o tramite aste televisive, il consumatore può recedere dall'acquisto senza il pagamento di alcuna penale se il recesso avviene entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Il recesso non necessita di alcuna giustificazione. La comunicazione deve essere inviata per lettera raccomandata entro i termini previsti dalla legge e cioè 10 giorni. Al consumatore spetta solo il costo della restituzione della merce al mittente. Nel caso in cui siano state omesse le modalità del recesso o le informazioni fornite non siano complete o non sia indicato il servizio di garanzia, ecc., il diritto di recesso passa dai 10 giorni ai tre mesi. Nel caso di acquisto di un prodotto con finanziamento rateale, se il consumatore recede nei tempi e nei modi previsti, è fatto obbligo al venditore di informare la finanziaria dell'avvenuto recesso e comunque di restituire le somme già anticipate. Dal 23 marzo al consumatore è riconosciuto dal Decreto legislativo 24 del 2 febbraio 2002 un diritto più ampio in termini di garanzia del prodotto che passa da uno a due anni. “I tanti e differenti casi di truffa emersi in questi ultimi mesi rappresentano solo la punta di un iceberg - dice l'Adiconsum - occorrono nuove normative e più incisivi strumenti di controllo. Adiconsum infatti sta lavorando affinché‚ venga approvata una legge per combattere quelle tipologie di vendita meglio conosciute come catene di sant'Antonio che raggirano in modo sistematico i consumatori". Intanto l'Unione Nazionale Consumatori ha ricostruito la dei ripensamenti, cioè delle modalità e dei termini entro i quali si può recedere dall'acquisto di determinati prodotti o servizi. * Per le vendite di beni e servizi fuori dai locali commerciali (a domicilio, in ufficio, per strada, eccetera), con esclusione di polizze assicurative e contratti di natura immobiliare, il termine per il ripensamento è di 7 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 50/1992). * Con una sentenza (C-423/1997), la Corte di giustizia europea ha stabilito che le vendite effettuate dalle ditte in locali affittati in complessi alberghieri o turistici rientrano nelle norme che prevedono la facoltà di ripensamento del consumatore. * Per le vendite a distanza (per posta, tramite Internet, per televisione, telefono, eccetera), con esclusione di polizze assicurative, servizi bancari, servizi d'investimento (come i titoli azionari e obbligazionari, fondi pensione), il ripensamento è di 10 giorni lavorativi (decreto legislativo n. 185/1999). * Multiproprietà (anche se il contratto è stato firmato nei locali commerciali della ditta, purché‚ preveda un utilizzo dell'immobile di almeno una settimana): 10 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 427/1998). * Per i contratti di “time-share” stipulati fuori dai locali commerciali, cioè di utilizzazione turistica dell'immobile senza trasferimento di quote di proprietà, la già citata sentenza della Corte di giustizia europea (C-423/1997) ha stabilito che vale la facoltà di ripensamento di 7 giorni non lavorativi. * Valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi d'investimento aperti, eccetera, venduti fuori dai locali commerciali della ditta o a distanza: 7 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 58/1998). * Fondi di investimento chiusi venduti a domicilio del consumatore: 5 giorni non lavorativi (legge n. 344/1993). * Polizze di assicurazione vita sottoscritte ovunque con una compagnia di un altro Stato comunitario o con una filiale europea di una compagnia italiana: 30 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 515/1992). * Contratti di qualunque tipo stipulati per via telematica mediante uso della firma digitale: 7 giorni non lavorativi (DPR n. 513/1997). Insomma, occorre molta attenzione quando si acquista a distanza. Ma, forse, sarebbe meglio lasciar perdere queste televendite. E' già difficile acquistare qualcosa direttamente, vedendola e toccandola, figurarsi un oggetto visto solo in tv e affidato a qualche imbonitore più o meno professionista. Del resto, la cronaca conferma la possibilità di raggiro e i rischi di acquistare patacche. Conviene rischiare? La Gazzetta del Mezzogiorno - 20.3.2002
Felice de Sanctis
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